L’accesso agli atti è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ANAC ha adottato le “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013”:

Allegato_ANAC_Del.1309_28Dic2016

 

Accesso Civico Semplice

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico

Nel caso in cui GAL DEL DUCATO Soc. cons. a r.l. non adempia agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le richieste di accesso civico devono essere presentate al responsabile della trasparenza.

Chiunque ha il diritto di richiedere a GAL DEL DUCATO Soc. cons. a r.l., se inadempiente, la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

GAL DEL DUCATO Soc. cons. a r.l. entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

Qualora GAL DEL DUCATO Soc. cons. a r.l. non dovesse rispondere alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere all’organo di governo individuato nell’ambito delle figure apicali. Nell’ipotesi di omessa individuazione del titolare del potere sostitutivo, tale potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione (art. 2, comma 9 – bis, della l. n. 241/1990)

È opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

La richiesta di accesso civico può essere presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@galdelducato.it
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: galducato@pec.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza di GAL DEL DUCATO Soc. cons. a r.l. – Via Verdi, 2 – 43121 Parma (PR)
  • con consegna diretta presso l’ufficio di di GAL DEL DUCATO Soc. cons. a r.l. – Via Verdi, 2 – 43121 Parma (PR)

Accesso Civico Generalizzato

L’accesso civico generalizzato di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 “si configura (…) come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Dal punto vista contenutistico, l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto”.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato

Le domande possono essere inviate con le medesime modalità dell’accesso civico (tramite mail all’indirizzo info@galdelducato.it , per PEC a galducato@pec.it, per posta ordinaria, o con consegna a mano). Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di diniego, è possibile chiedere il riesame con domanda al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deve rispondere entro 20 giorni. È possibile impugnare le decisioni di GAL DEL DUCATO Soc. cons. a r.l. di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come previsto dalla normativa.

Per richiedere l’accesso è possibile utilizzare il seguente:

GAL_DUCATO_MODULO_Richiesta_Accesso

Il GAL DEL DUCATO dispone di un Registro_Accessi nel quale vengono elencati per data, la tipologia di accesso agli atti, l’oggetto, la data di risposta, l’esito (accoglimento, rifiuto, differimento) in merito alle domande ricevute ed eventuali note.